Art. 4.

      1. L'amministrazione scolastica centrale e periferica riconosce i consorzi scolastici quali interlocutori accreditati, senza la necessità di ulteriori requisiti, purché costituiti in conformità a quanto stabilito dalla presente legge.
      2. L'amministrazione scolastica centrale e periferica fornisce, altresì, ai consorzi scolastici il personale amministrativo, la cui assegnazione è di competenza del centro servizi amministrativi nel cui territorio è fissata la sede del consorzio. L'assegnazione delle unità di personale è effettuata in base ai seguenti parametri:

          a) il numero degli studenti e dei soci;

          b) il numero degli istituti scolastici soci del consorzio;

          c) il fatturato complessivo delle attività realizzate con progetti scolastici.

 

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